Da: notai Guido e Arrigo Roveda <groveda@notariato.it>

A: Notaio Monica Paggi <mpaggi@notariato.it>; <sigillo@notariato.it>

Oggetto: R: ricerca su società editoriali

Data: giovedì 15 marzo 2001 10.05

 

 

 

art. 1 - (Titolarità delle imprese)

 

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo;

b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci ;

c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma [1] .

 

E' vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani  [2].

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa  [3];

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

 

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite  [4].

 

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici  [5].

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci  [6].

 [7].

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

 

Note:

 

1 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

 

2 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1.

 

3 Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, L. 10 gennaio 1985, n. 1.

 

4 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

 

5 Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

 

6 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 30 aprile 1983, n. 137.

 

7 Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 30 aprile 1983, n. 137.

 

 

 

 

 


  ----- Original Message -----

  From: Giorgio Perrotta

  To: sigillo@notariato.it

  Sent: Friday, July 20, 2001 3:58 PM

  Subject: quotidiani ed oggetto sociale

 

 

  Se ne già parlato: ritenete che, dopo il varo della nuova legge sull'editoria, la pubblicazione di quotidiani, su carta,

  via internet e quant'altro debba ancora essere oggetto esclusivo ?

  Giorgio Perrotta

 


Da: Notaio Cristiano Casalini <ccasalini@notariato.it>

A: Giorgio Perrotta <gperrotta.4@notariato.it>; <sigillo@notariato.it>

Oggetto: R: quotidiani ed oggetto sociale

Data: venerdì 20 luglio 2001 18.03

 

Riterrei di no, proprio per la differenza tra il testo originario dell'art. 1 della Legge n. 416/1981 (l'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società ... sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività ...)  e quello risultante dopo la modifica apportatavi dall'art. 2 della Legge 7 marzo 2001 n. 62 (l'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società ...  ... il cui oggetto comprenda...).

 

Cordiali saluti.

 

Cristiano Casalini Notaio in Minerbe (VR)


 

Da: Lista Interlex <lista-noop@interlex.it>

A: <lista@interlex.it>

Oggetto: InterLex. n. 202

Data: lunedì 26 novembre 2001 23.17

 

E' on line il nuovo numero di InterLex: http://www.interlex.it

Questi i titoli della prima pagina:

 

Anno V - N. 202 - 27 novembre 2001

 

Il Parlamento deve rivedere le norme sull'editoria, ma sarebbe meglio rifarle

***Perché non va bene la legge 62/01***

Le disposizioni della legge devono essere modificate in funzione del

recepimento delle disposizioni comunitarie sull'e-commerce. Ma non basta

qualche ritocco. 

-> Editoria, un confuso groviglio normativo (M. Cammarata)

Leggiamo alcuni passaggi delle  dichiarazioni rese alla Camera dal

sottosegretario all'editoria a confronto con le proposte del presidente

dell'Ordine lombardo. 

-> "Un ripensamento della professione giornalistica" (P. Bonaiuti)

-> "La laurea in giornalismo unica via di accesso alla professione" (F. Abruzzo)

 

Dati personali

La versione definitiva della convenzione sul cybercrime  non soddisfa tutte le

richieste di protezione dei dati personali espresse dai Garanti europei

-> Il testo finale della convenzione internazionale (in inglese)

-> Il Garante: suggerimenti recepiti solo in parte (dalla Newsletter)

-> Newsletter del Garante (n. 104 - 19-25 novembre)

 

Firma digitale

Dal Ministero delle attività produttive un altro provvedimento di applicazione

della firma digitale nelle comunicazioni delle imprese alle Camere di commercio

-> Ministero delle attività produttive - Decreto 12 novembre 2001

 

Segnalazioni

-> Verso una rete telematica dei Registri del commercio europei (Comunicato)

-> Italian Cyberspace Law Conference (Bologna, 29 novembre - 1. dicembre)

 

Ancora in primo piano

-> Editoria: novità sulla legge 62/01 (N. 201 - 22 novembre)

-> Finalmente al via la firma digitale (N. 200 - 15 novembre)

 

 

La URL è sempre http://www.interlex.it

 


 

Da: Roberto de Falco <rdefalco@notariato.it>

A: STUDIO NOTAIO MARIO ZANCHI <mzanchi@notariato.it>; <sigillo@notariato.it>; <mpaggi@notariato.it>

Oggetto: R: ringraziamento per pronto soccorso editoria

Data: giovedì 15 marzo 2001 18.54

 

Segnalo peraltro che la legge di cui stiamo parlando è in via di modifica, e ad una prima lettura non sembrerebbe più necessaria l'esclusione della pubblicazione di quotidiani.

Il primo comma dell'art. 1 della 416/81 sarà infatti modificato come segue dall'art. 2 della legge

"Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"

approvata in via definitiva dal Senato il 21 febbraio 2001

 

 

ART. 2

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

    «L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonchè le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime»;

       

 

Allego il link alla pagina del sito parlamento con il testo integrale

 

Roberto de Falco

 


  From: STUDIO NOTAIO MARIO ZANCHI

  To: sigillo@notariato.it

  Sent: Thursday, March 15, 2001 12:55 PM

  Subject: R: ringraziamento per pronto soccorso editoria

 

 

 

  Perchè esludi, oltre ai quotidiani, anche i periodici non quotidiani ? 



    -----Messaggio originale-----

    Da: Notaio Monica Paggi <mpaggi@notariato.it>

    A: sigillo@notariato.it <sigillo@notariato.it>

    Data: giovedì 15 marzo 2001 10.34

    Oggetto: ringraziamento per pronto soccorso editoria

 

 

    Ringrazio tutti i gentili colleghi, che noto insonni come me vista l'ora delle risposte, per avermi confermato che :

    a) sulle nostre banche dati, il misterioso mondo dell'editoria non e'considerato argomento notarile;

    b) che era necessaria, come ricordavo, l'esclusione dell'attivita' di pubblicazione di giornali quotidiani e periodici;

    c) che e' ammissibile la contestuale attivita' di agenzia di giornalismo con quella di generica attivita' editoriale.

 

        Come sempre trovo anche estremamente utile il confronto delle varie soluzioni proposte in lista dai colleghi anche per avere un orientamento uniforme della categoria in relazione alle "tante" repubbliche in cui, nostro malgrado, ci troviamo ad operare.

    Personalmente, vista la mia cronica ansia, non mi sento piu' sola a dover affrontare il peso di scelte e soluzioni  e spero di poter presto essere anche io di aiuto attivo alla lista, che, fino ad ora ho utilizzato da felice spettatore.

    Un cordiale saluto a tutti e un sincero augurio di buon lavoro.

    Monica Paggi

    -----Messaggio originale-----

    Da: Notaio Monica Paggi <mpaggi@notariato.it>

    A: sigillo@notariato.it <sigillo@notariato.it>

    Data: mercoledì 14 marzo 2001 20.24

    Oggetto: ricerca su società editoriali

   

   

    Gentilissimi colleghi,

         chi di voi ricorda e può aiutarmi nella ricerca all'interno della lista sigillo (e precisamente nel lasso di tempo che va dal mese di novembre 2000 a febbraio 2001) di una e-mail avente ad oggetto la coesistenza, nell'oggetto sociale, delle attività editoriali (non quotidiani - attività riservata) e delle attività di giornalismo?

         Avendo la stipula a brevissima scadenza, sarei grata a chi fosse in grado di "fare lumi " su detto quesito.

    Grazie.

    Monica Paggi


Da: Paolo Piccoli <ppiccoli@notariato.it>

A: <sigillo@notariato.it>

Oggetto: R: ricerca su società editoriali

Data: mercoledì 14 marzo 2001 22.45

 

La legge 5.8.81 n.416 sulla disciplina di imprese editrici di quotidiani e periodici prevede che la pubblicazione di quotidiani sia compatibile solo con attività editoriali.

Se oltre ad attività editoriali la società ha anche altre attività è necessario dire "con esclusione di giornali quotidiani".

Ciao

Paolo Piccoli


From: notai Guido e Arrigo Roveda

To: Postmaster

Sent: Friday, January 12, 2001 11:41 AM

Subject: R: Oggetti sociali e Attività riservate

 

 

Non sarei così tranciante come Paolo.

Alla luce del riferimento normativo che riportol'edizione di quotidiani pare riservato alle società che non abbiano oggetto diverso dall'attività editoriale (in genere), tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Il riferimento normativo è tratto dal dvd "La Legge" di Ipsoa. Se lo si cerca in BDN non lo si trova perchè qualcuno non lo ha ritenuto di interesse notarile. Ma questa è un'altra storia che proprio nessuno vuole ascoltare.

Arrigo Roveda

p.s.

non serve nemmeno la ricerca sulla banca dati del Poligrafico

 

Legge 5 agosto 1981 n. 416

Titolo I

DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Art. 1 - (Titolarità delle imprese)

 

L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo;

b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci ;

c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma [1] .

 

E' vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani  [2].

Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa  [3];

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

 

Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite  [4].

 

I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici  [5].

In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci  [6].

 [7].

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

 

Note:

 

1 Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

 

2 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1.

 

3 Lettera sostituita dall'art. 1, comma 2, L. 10 gennaio 1985, n. 1.

 

4 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

 

5 Comma sostituito dall'art. 1, comma 3, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

 

6 Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, L. 30 aprile 1983, n. 137.

 

7 Comma abrogato dall'art. 1, comma 3, L. 30 aprile 1983, n. 137.


  ----- Original Message -----

  From: Paolo Piccoli

  To: Posta Notartel S.p.A.

  Sent: Thursday, January 11, 2001 8:05 PM

  Subject: R: Oggetti sociali e Attività riservate

 

 

  NB: la pubblicazione di quotidiani deve essere esclusiva!

  Sono a Roma e non ho i riferimenti normativi, che, se vuoi , ti fornirò lunedì.

  Cordialmente

  Paolo Piccoli