Da: notai Guido e Arrigo Roveda
<groveda@notariato.it>
A: Notaio Monica Paggi
<mpaggi@notariato.it>; <sigillo@notariato.it>
Oggetto: R: ricerca su società
editoriali
Data: giovedì 15 marzo 2001 10.05
art. 1 - (Titolarità delle imprese)
L'esercizio
dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche
nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società
cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività
editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.
Agli effetti della
presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere
costituite soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa è
costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono
essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita
semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il
trasferimento per semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi
diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle
azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a
persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione
d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
Le azioni o quote
di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi
precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il
cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee
ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere
intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata,
attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della
proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire
di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o
gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà
o il controllo;
b) sia data
dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita la
impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari
l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e
straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte
ad informare di tale interdizione tutti i soci ;
c) rimanga
immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma,
salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma [1] .
E' vietata
l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o
delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma
di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o
di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle
società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo
divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o
indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani [2].
Le imprese di cui
ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui
all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:
a) le
dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di
testata, entro le ventiquattro ore successive;
b) i controlli di
affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro
trenta giorni dalla stipula;
c) qualora
l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il
numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli
eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio
della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa [3];
d) nei casi in cui
l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali
sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica
o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente,
nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche
e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche
attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta
persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al
servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che
determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza
dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si
ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal
primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di
carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la
comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
b) il
coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese
ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la
concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
c) una
distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla
misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l'attribuzione
di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle
quote possedute; ovvero
e) l'attribuzione
a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di
poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici
nonché dei direttori delle testate edite
[4].
I partiti politici
rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono
intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi
statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o
periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di
giornali quotidiani o periodici [5].
In tal caso, i
partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente
devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11
documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione
fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai
soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una società
a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi
titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali
quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.
Sono puniti con le
pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli
amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene
si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le
azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle
società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non
trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri
soci [6].
[7].
Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente
partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono
costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali
di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente
all'attività dell'ente o della società.
A tutti gli effetti della presente
legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate
giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
Note:
1 Comma aggiunto dall'art. 1, comma
1, L. 30 aprile 1983, n. 137 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma
1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
2 Comma sostituito dall'art. 1,
comma 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1.
3 Lettera sostituita dall'art. 1,
comma 2, L. 10 gennaio 1985, n. 1.
4 Comma sostituito dall'art. 1,
comma 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
5 Comma sostituito dall'art. 1,
comma 3, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
6 Comma sostituito dall'art. 1,
comma 2, L. 30 aprile 1983, n. 137.
7 Comma abrogato dall'art. 1, comma
3, L. 30 aprile 1983, n. 137.
----- Original Message -----
From: Giorgio Perrotta
To: sigillo@notariato.it
Sent: Friday, July 20, 2001 3:58 PM
Subject: quotidiani ed oggetto sociale
Se ne già parlato: ritenete che, dopo il varo della nuova legge
sull'editoria, la pubblicazione di quotidiani, su carta,
via internet e quant'altro debba ancora essere oggetto esclusivo ?
Giorgio Perrotta
Da: Notaio Cristiano Casalini
<ccasalini@notariato.it>
A: Giorgio Perrotta
<gperrotta.4@notariato.it>; <sigillo@notariato.it>
Oggetto: R: quotidiani ed oggetto
sociale
Data: venerdì 20 luglio 2001 18.03
Riterrei di no, proprio per la
differenza tra il testo originario dell'art. 1 della Legge n. 416/1981
(l'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle
persone fisiche, nonchè alle società ... sempre che non abbiano per statuto
oggetto diverso dall'attività ...) e
quello risultante dopo la modifica apportatavi dall'art. 2 della Legge 7 marzo
2001 n. 62 (l'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è
riservato alle persone fisiche, nonchè alle società ... ... il cui oggetto comprenda...).
Cordiali saluti.
Cristiano Casalini Notaio in
Minerbe (VR)
Da: Lista Interlex
<lista-noop@interlex.it>
A: <lista@interlex.it>
Oggetto: InterLex. n. 202
Data: lunedì 26 novembre 2001 23.17
E' on line il nuovo numero di
InterLex: http://www.interlex.it
Questi i titoli della prima pagina:
Anno V - N. 202 - 27 novembre 2001
Il Parlamento deve rivedere le
norme sull'editoria, ma sarebbe meglio rifarle
***Perché non va bene la legge
62/01***
Le disposizioni della legge devono
essere modificate in funzione del
recepimento delle disposizioni
comunitarie sull'e-commerce. Ma non basta
qualche ritocco.
-> Editoria, un confuso
groviglio normativo (M. Cammarata)
Leggiamo alcuni passaggi delle dichiarazioni rese alla Camera dal
sottosegretario all'editoria a
confronto con le proposte del presidente
dell'Ordine lombardo.
-> "Un ripensamento della
professione giornalistica" (P. Bonaiuti)
-> "La laurea in
giornalismo unica via di accesso alla professione" (F. Abruzzo)
Dati personali
La versione definitiva della
convenzione sul cybercrime non soddisfa
tutte le
richieste di protezione dei dati
personali espresse dai Garanti europei
-> Il testo finale della
convenzione internazionale (in inglese)
-> Il Garante: suggerimenti
recepiti solo in parte (dalla Newsletter)
-> Newsletter del Garante (n.
104 - 19-25 novembre)
Firma digitale
Dal Ministero delle attività
produttive un altro provvedimento di applicazione
della firma digitale nelle
comunicazioni delle imprese alle Camere di commercio
-> Ministero delle attività
produttive - Decreto 12 novembre 2001
Segnalazioni
-> Verso una rete telematica dei
Registri del commercio europei (Comunicato)
-> Italian Cyberspace Law
Conference (Bologna, 29 novembre - 1. dicembre)
Ancora in primo piano
-> Editoria: novità sulla legge
62/01 (N. 201 - 22 novembre)
-> Finalmente al via la firma
digitale (N. 200 - 15 novembre)
La URL è sempre
http://www.interlex.it
Da: Roberto de Falco
<rdefalco@notariato.it>
A: STUDIO NOTAIO MARIO ZANCHI
<mzanchi@notariato.it>; <sigillo@notariato.it>;
<mpaggi@notariato.it>
Oggetto: R: ringraziamento per
pronto soccorso editoria
Data: giovedì 15 marzo 2001 18.54
Segnalo peraltro che la legge di
cui stiamo parlando è in via di modifica, e ad una prima lettura non
sembrerebbe più necessaria l'esclusione della pubblicazione di quotidiani.
Il primo comma dell'art. 1 della
416/81 sarà infatti modificato come segue dall'art. 2 della legge
"Nuove norme sull’editoria e
sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"
approvata in via definitiva dal
Senato il 21 febbraio 2001
ART. 2
a) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato
alle persone fisiche, nonchè alle società costituite nella forma della società
in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per
azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda
l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque
supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque
attinente all’informazione e alla comunicazione, nonchè le attività connesse
funzionalmente e direttamente a queste ultime»;
Allego il link alla pagina del sito
parlamento con il testo integrale
Roberto de Falco
From: STUDIO NOTAIO MARIO ZANCHI
To: sigillo@notariato.it
Sent: Thursday, March 15, 2001 12:55 PM
Subject: R: ringraziamento per pronto soccorso editoria
Perchè esludi, oltre ai quotidiani, anche i periodici non quotidiani
?
-----Messaggio originale-----
Da: Notaio Monica Paggi <mpaggi@notariato.it>
A: sigillo@notariato.it <sigillo@notariato.it>
Data: giovedì 15 marzo 2001 10.34
Oggetto: ringraziamento per pronto soccorso editoria
Ringrazio tutti i gentili colleghi, che noto insonni come me vista l'ora
delle risposte, per avermi confermato che :
a) sulle nostre banche dati, il misterioso mondo dell'editoria non
e'considerato argomento notarile;
b) che era necessaria, come ricordavo, l'esclusione dell'attivita' di
pubblicazione di giornali quotidiani e periodici;
c) che e' ammissibile la contestuale attivita' di agenzia di giornalismo
con quella di generica attivita' editoriale.
Come sempre trovo anche estremamente utile il confronto
delle varie soluzioni proposte in lista dai colleghi anche per avere un
orientamento uniforme della categoria in relazione alle "tante"
repubbliche in cui, nostro malgrado, ci troviamo ad operare.
Personalmente, vista la mia cronica ansia, non mi sento piu' sola a dover
affrontare il peso di scelte e soluzioni
e spero di poter presto essere anche io di aiuto attivo alla lista, che,
fino ad ora ho utilizzato da felice spettatore.
Un cordiale saluto a tutti e un sincero augurio di buon lavoro.
Monica Paggi
-----Messaggio originale-----
Da: Notaio Monica Paggi <mpaggi@notariato.it>
A: sigillo@notariato.it <sigillo@notariato.it>
Data: mercoledì 14 marzo 2001 20.24
Oggetto: ricerca su società editoriali
Gentilissimi colleghi,
chi di voi ricorda e può aiutarmi nella ricerca
all'interno della lista sigillo (e precisamente nel lasso di tempo che va dal
mese di novembre 2000 a febbraio 2001) di una e-mail avente ad oggetto la
coesistenza, nell'oggetto sociale, delle attività editoriali (non quotidiani -
attività riservata) e delle attività di giornalismo?
Avendo la stipula a brevissima scadenza, sarei grata a chi
fosse in grado di "fare lumi " su detto quesito.
Grazie.
Monica Paggi
Da: Paolo Piccoli
<ppiccoli@notariato.it>
A: <sigillo@notariato.it>
Oggetto: R: ricerca su società
editoriali
Data: mercoledì 14 marzo 2001 22.45
La legge 5.8.81 n.416 sulla
disciplina di imprese editrici di quotidiani e periodici prevede che la
pubblicazione di quotidiani sia compatibile solo con attività editoriali.
Se oltre ad attività editoriali la
società ha anche altre attività è necessario dire "con esclusione di
giornali quotidiani".
Ciao
Paolo Piccoli
From: notai Guido e Arrigo Roveda
To:
Postmaster
Sent:
Friday, January 12, 2001 11:41 AM
Subject: R: Oggetti sociali e Attività
riservate
Non sarei così tranciante come
Paolo.
Alla luce del riferimento normativo
che riportol'edizione di quotidiani pare riservato alle società che non abbiano
oggetto diverso dall'attività editoriale (in genere), tipografica o, comunque,
attinente all'informazione.
Il riferimento normativo è tratto
dal dvd "La Legge" di Ipsoa. Se lo si cerca in BDN non lo si trova
perchè qualcuno non lo ha ritenuto di interesse notarile. Ma questa è un'altra
storia che proprio nessuno vuole ascoltare.
Arrigo Roveda
p.s.
non serve nemmeno la ricerca sulla
banca dati del Poligrafico
Legge 5 agosto 1981 n. 416
Titolo I
DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI
DI QUOTIDIANI E PERIODICI
Art. 1 - (Titolarità delle imprese)
L'esercizio dell'impresa editrice
di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche nonché alle società in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni
e in accomandita per azioni, e alle società cooperative, sempre che non abbiano
per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque,
attinente all'informazione.
Agli effetti della presente legge
le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite
soltanto da persone fisiche.
Quando l'impresa è costituita in
forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità
limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a
persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a
società a prevalente partecipazione pubblica. E' escluso il trasferimento per
semplice girata di dette azioni.
Le azioni aventi diritto di voto o
le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi
diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche.
Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio
dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
Le azioni o quote di società
editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti
da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore
sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee
ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere
intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso
comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà -
diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di
individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli
enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o
il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte
del legale rappresentante della società che esercita la impresa editrice, di
aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di
voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e
di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione
tutti i soci ;
c) rimanga immutato l'assetto
proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui al precedente quarto comma [1] .
E' vietata l'intestazione a società
fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società
editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o
di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni
o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le
società editrici di giornali quotidiani
[2].
Le imprese di cui ai commi
precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui
all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:
a) le dichiarazioni di cessazione
delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
ore successive;
b) i controlli di affitto o di
gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni
dalla stipula;
c) qualora l'impresa sia costituita
in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o
l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto
di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro
trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa
[3];
d) nei casi in cui l'impresa è
costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono
intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica
o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente,
nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.
Le persone fisiche e le società che
controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono
darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio
dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina
l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti
configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene
esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo
comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di
carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o
delle perdite; ovvero
b) il coordinamento della gestione
dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di
uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
ovvero
c) una distribuzione degli utili o
delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe
avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l'attribuzione di poteri
maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote
possedute; ovvero
e) l'attribuzione a soggetti
diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella
scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei
direttori delle testate edite [4].
I partiti politici rappresentati in
almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare
fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le
azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di
società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali
quotidiani o periodici [5].
In tal caso, i partiti politici o
le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al
registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione
autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata
dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti
l'intestazione stessa viene effettuata.
Quando una società a prevalente
partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in
possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne
devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.
Sono puniti con le pene stabilite
nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori
che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano
agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le
quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che
comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle
imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci [6].
[7].
Dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente
partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono
costituire, acquistare o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali
di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente
all'attività dell'ente o della società.
A tutti gli effetti della presente
legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate
giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
Note:
1 Comma aggiunto dall'art. 1, comma
1, L. 30 aprile 1983, n. 137 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma
1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
2 Comma sostituito dall'art. 1,
comma 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1.
3 Lettera sostituita dall'art. 1,
comma 2, L. 10 gennaio 1985, n. 1.
4 Comma sostituito dall'art. 1,
comma 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
5 Comma sostituito dall'art. 1, comma
3, L. 25 febbraio 1987, n. 67.
6 Comma sostituito dall'art. 1,
comma 2, L. 30 aprile 1983, n. 137.
7 Comma abrogato dall'art. 1, comma
3, L. 30 aprile 1983, n. 137.
----- Original Message -----
From: Paolo Piccoli
To: Posta Notartel S.p.A.
Sent: Thursday, January 11, 2001
8:05 PM
Subject: R: Oggetti sociali e
Attività riservate
NB: la pubblicazione di quotidiani deve essere esclusiva!
Sono a Roma e non ho i riferimenti normativi, che, se vuoi , ti fornirò
lunedì.
Cordialmente
Paolo Piccoli